La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è il contributo che le studentesse e gli studenti sono tenuti a versare, ai sensi del D.Lgs. n.68/2012, della Legge n.549/1995 e delle Leggi Regione Veneto N.15/1996 e n. 15/2013, al momento dell’iscrizione oppure dell’immatricolazione a ciascun anno accademico per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e assimilati.
Le Leggi sopra richiamate prevedono l’esonero dal pagamento della tassa regionale per le studentesse e gli studenti dichiarati vincitrici/vincitori della borsa di studio nelle relative graduatorie, per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito l’idoneità nelle graduatorie per l’attribuzione di tali benefici e per le studentesse e gli studenti diversamente abili esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei nell’anno accademico di riferimento.
DESTINATARI:
ESU DI PADOVA è agente contabile per la Regione Veneto per la riscossione della tassa regionale da parte degli studenti iscritti alle seguenti istituzioni della formazione superiore:
· Conservatorio di musica di Adria;
· Conservatorio di musica di Castelfranco Veneto;
· Conservatorio di musica di Padova;
· Conservatorio di musica di Rovigo;
· Conservatorio di musica di Vicenza;
· Scuola per mediatori linguistici Ciels di Padova e sezione distaccata di Roma;
· Scuola per mediatori linguistici SSML Vicenza e sede distaccata di Belluno;
· Scuola per mediatori linguistici LIMEC Milano.
Tali istituzioni verranno richiamate in seguito come “Istituzioni afferenti ad ESU”.
L’importo stabilito dalla Regione del Veneto tramite la DGR annuale di approvazione del “Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario.
Gli importi sono così fissati:
Anno Accademico 2024/2025: € 186,00
Anno Accademico 2023/2024: € 184,00
Il pagamento è dovuto e vincolante ai fini dell’iscrizione alla singola Istituzione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. Accedere al sistema Mypay regionale selezionando l’ente ESU di Padova
2. Selezionare “Altre tipologie di pagamento” ed indicare “Tassa regionale DSU”
3. Compilare la maschera inserendo i propri dati e l’importo relativo all’Anno Accademico di cui si intende versare l’importo
4. Procedere per fasi successive al pagamento indicando sempre i propri dati anagrafici.
ESONERI:
La normativa richiamata nelle disposizioni generali prevede l’esonero dal versamento della tassa regionale con conseguente diritto al rimborso della somma versata a favore delle studentesse e degli studenti iscritti ad una delle istituzioni afferenti ad ESU sopra elencate che rientrino in una delle seguenti condizioni o abbiano uno dei seguenti requisiti:
1. Risultino “Vincitrici/vincitori” di borsa di studio ESU nelle graduatorie definitive in qualità di iscritti ad una delle istituzioni afferenti ad ESU oppure ”Idonee/i” nelle graduatorie definitive in qualità di iscritti ad una delle istituzioni afferenti ad ESU: sono gli studenti che possiedono i requisiti di idoneità ma ai quali non è erogata la Borsa di studio per esaurimento dei fondi
Per le studentesse e gli studenti iscritti presso le istituzioni afferenti ad ESU risultati vincitrici/vincitori o idonee/i nella graduatoria definitiva per la borsa di studio il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio versato al momento dell’iscrizione è effettuato d’ufficio da parte di ESU senza necessità di domanda alcuna.
2. Abbiano effettuato per il medesimo anno accademico un doppio pagamento in qualità di iscritto/iscrivendo a più Istituzioni venete. In caso di contemporanea iscrizione a due istituzioni di cui una afferente ad ESU il rimborso dovrà essere richiesto all’istituzione non afferente ad Esu;
È previsto il rimborso della tassa regionale, qualora, per motivi legati a test di immatricolazione ad accesso libero/programmato, le studentesse o gli studenti abbiano effettuato un primo pagamento presso Esu e un secondo pagamento della tassa regionale presso altra Istituzione.
Le domande di rimborso saranno oggetto di controllo e saranno accolte solo previo accertamento di:
· Conferma di entrambi i pagamenti
· Conferma di immatricolazione al nuovo Ateneo
Nel caso di doppia contemporanea iscrizione, il rimborso va sempre richiesto all’Istituzione non afferente ad ESU.
3. Abbiano effettuato un trasferimento o rinuncia ad altra istituzione non afferente ad ESU prima dell’inizio delle lezioni;
È previsto il rimborso della tassa regionale per le studentesse e gli studenti che effettuano un trasferimento da una Istituzione afferente ad ESU ad un Ateneo Veneto solo se il trasferimento avviene entro la data di inizio delle lezioni.
Tali richieste verranno sottoposte a controllo con le Istituzioni di appartenenza ed il rimborso è concesso solo se, sulla base dei controlli svolti, sia confermato:
· Il trasferimento e la nuova immatricolazione presso altro Ateneo Veneto
· Il nuovo pagamento della tassa regionale
Non è previsto il rimborso per trasferimenti presso Istituzioni non Venete
Il rimborso della tassa regionale è concesso alle studentesse e agli studenti che effettuano formale rinuncia agli studi presso l’Istituzione di appartenenza entro la data di inizio delle lezioni.
4. Abbiano pagato la tassa regionale per l’A.A. in corso ma abbiano fruito di proroga per il conseguimento del titolo o abbiano conseguito il titolo entro l’ultima sessione straordinaria A.A. precedente;
5. Siano in fase di Sospensione o congelamento carriera;
6. Possiedano una percentuale invalidità superiore al 66% dichiarata all’Istituzione di iscrizione oppure abbiano il riconoscimento di una disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/92 dichiarata all’Istituzione di iscrizione.
Le studentesse e gli studenti universitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
· Invalidità superiore al 66%
· Riconoscimento di una disabilità ai sensi dell’art.3 comma 1 della legge 104/92
sono esonerate/i dal pagamento della tassa regionale, ma si precisa che sono tenuti a dichiarare alle istituzioni di appartenenza tale condizione, secondo le modalità richieste dalla propria segreteria. Qualora le studentesse o gli studenti abbiano erroneamente versato l’importo della tassa regionale, possono presentare istanza di rimborso. ESU chiederà conferma alle Istituzioni della condizione dichiarata dallo studente e ove non sia confermata, chiederà allo studente di documentarla. Se lo studente non darà prova della disabilità/invalidità, la domanda di il rimborso della tassa regionale versata non potrà essere accolta.
Si consiglia di verificare di aver consegnato alla segreteria dell’Istituzione di iscrizione idonea documentazione attestante la propria condizione prima di procedere con la domanda di rimborso.
7. È previsto il rimborso di un versamento non dovuto previa verifica dell’errore.
MODALITÀ DI RICHIESTA E SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO TASSA REGIONALE:
Le studentesse e gli studenti che possiedono i requisiti per ottenere il rimborso possono presentare domanda di rimborso della tassa regionale esclusivamente attraverso procedura online
La procedura è attiva sullo sportello studente e va presentata compilando la form presente nella sezione “Richiesta Rimborso Tassa Regionale”.
La domanda di rimborso tassa regionale va compilata in tutti i campi obbligatori facendo attenzione al campo IBAN: la domanda deve essere confermata cliccando il tasto “Conferma”.
È necessario caricare nell’area “carica documenti” dello Sportello Studente copia pdf della ricevuta di versamento della Tassa regionale di cui si richiede il rimborso.
Saranno accolte le domande di rimborso della Tassa Regionale relativa all’A.A. 2023/2024 presentate entro e non oltre il termine del 30.06.2024.
Le istanze incomplete oppure completate online ma non confermate non saranno accolte.
COMUNCAZIONE ESITI VERIFICA DOMANDA:
La procedura di rimborso della tassa regionale avviene con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche per i rimborsi effettuati d’ufficio da ESU.
Non sono previste comunicazioni nominative in ordine all’esito dell’istruttoria svolta da ESU.
La procedura di rimborso su domanda presentata online comporta attività istruttoria il cui esito viene comunicato via ticket su Sportello studente.
Non sono previsti rimborsi nominativi per singole domande.
Tutti i rimborsi sono approvati con decreto emesso dal Direttore di ESU cui è sempre allegato l’elenco dei beneficiari (identificati con il Codice Studente).
TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RIMBORSO:
per le studentesse e studenti iscritti ai primi anni, il rimborso d’ufficio della tassa regionale è disposto dopo l’erogazione della seconda rata di borsa di studio.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, il rimborso d’ufficio della tassa regionale è previsto solo al mantenimento del beneficio e verrà disposto dopo l’erogazione della borsa di studio. In caso di sopravvenuta rinuncia o trasferimento durante l’anno accademico di iscrizione, lo studente dovrà provvedere nuovamente al pagamento.
Vengono effettuati quattro tranche di pagamenti annuali le cui tempistiche sono indicative e sinteticamente riportate nella tabella seguente:
· Iscritti ad anni successivi: a partire dal mese di dicembre
· Iscritti primi anni: a partire dal mese di maggio, per il conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile
· Iscritti primi anni: a partire dal mese di ottobre, per il conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto
· Iscritti primi anni: a partire dal mese di gennaio dell’A.A. successivo a quello di ottenimento della borsa di studio, per il conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre
Il rimborso della tassa regionale è previsto unicamente tramite accredito bancario sulle coordinate IBAN indicate nella domanda online.
ESU effettua liquidazioni di pagamenti mediante accredito sui conti corrente o carte prepagate della studentessa e dello studente, aperti presso un istituto di credito italiano o internazionale aderenti al circuito SEPA intestati o cointestati alla studentessa o allo studente che richiede il rimborso e dotati di codice IBAN.
Non è possibile utilizzare libretti postali anche se provvisti di IBAN.
All’esito dei controlli svolti come sopra richiamati, l’accredito avviene non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Direttore Esu che approva il rimborso.
Attenzione: il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ella compilazione e trasmissione online della richiesta.
Qualora si desideri cambiare un IBAN già comunicato sulla domanda, è necessario contattare il Settore Diritto allo studio via ticket (https://myesupd.dirittoallostudio.it > diritto allo studio) e comunicare il cambio IBAN per la specifica istanza.
Si ricorda che non sono ammessi c/c non intestatI alla studentessa o studente richiedente rimborso.
ATTENZIONE:
Il rimborso tassa regionale non sarà concesso da parte di ESU nei seguenti casi:
· Studentesse e studenti primi anni risultati con esito “Non idonei” ed “ESCLUSI” nella graduatoria definitiva di Borsa di studio;
· Studentesse e studenti primi anni vincitori di borsa di studio che non hanno conseguito il merito scolastico come previsto da Bando di Concorso di riferimento;
· Studentesse e studenti anni successivi vincitori di borsa di studio che perdono i requisiti a seguito di accertamento di merito e/o economico;
· Studentesse e studenti i anni successivi risultati con esito “Non idonei” “ESCLUSI” nella graduatoria definitiva di Borsa di studio;
· Studentesse e studenti con pendenze economiche nei confronti di ESU fino a saldo del debito;
· Studentesse e studenti con rateizzazioni di revoca in corso riferite a Benefici ESU fino a saldo del debito;
· Motivazioni indicate nella richiesta di rimborso non confermate dai controlli svolti;
· Istanza on line incompleta;
· Istanza on line non CONFERMATA;
· Istanza on line completata ma non trasmessa entro la scadenza;
· Rinuncia agli studi oltre i termini di scadenza previsti dai rispettivi Atenei per l’inizio delle lezioni.
Scarica qui l’autocertificazione per ricalcolo TR AA 2022-2023 ITALIANO